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      ENPALS
      
       
      1)Quali
      sono le categorie di lavoratori che devono essere iscritte all’ENPALS? 
      
       
      I
      lavoratori dello spettacolo (DLCPS 16 luglio 1947, n.708) e gli sportivi
      professionisti (Legge n.366/73 e Legge n. 91/81) (Tabella,
      Gruppi A - B – C).
      
       
      2)Chi
      deve iscrivere il lavoratore? 
      
       
      Il
      datore di lavoro (Tabella delle
      Attività).
      
       
      3)Chi
      può essere considerato datore di lavoro? 
      
       
      Datore
      di lavoro può essere considerato:
      
       
      l’organizzatore di
      attività di spettacolo; 
      
       
      il responsabile di
      un’impresa di spettacolo che opera sul territorio (orchestre, compagnie
      teatrali, ecc.).
      
       
      4)Che
      cos’è il certificato di agibilità? 
      
       
      Il
      certificato di agibilità è un documento richiesto dal datore di lavoro
      per tutelare i lavoratori compresi nelle categorie dal n.1 al n.14 (Tabella,
      Gruppo A ).
      
       
      5)In
      quali casi il datore di lavoro deve versare il deposito cauzionale? 
      
       
      Il
      datore di lavoro dovrà versare deposito cauzionale nel caso in cui
      impieghi lavoratori indicati nel gruppo A (Tabella,
      Gruppo A ), al momento della prima immatricolazione dell’attività,
      o nel caso in cui risulti moroso.
      
       
      6)Quali
      sono gli adempimenti richiesti al lavoratore? 
      
       
      I
      lavoratori non hanno alcun onere, anzi vengono tutelati dalla normativa
      previdenziale. Tutti gli oneri e gli
      adempimenti sono a carico dei datori di lavoro. 
      
       
      7)E’
      necessario che il lavoratore abbia una partita IVA? 
      
       
      Non
      necessariamente, dipende dalla posizione del lavoratore. Il datore di
      lavoro deve versare i contributi sia per le prestazioni artistiche dei
      lavoratori con cui si instaura un rapporto di "dipendenza", sia
      per le prestazioni effettuate dal lavoratore inquadrato formalmente come
      "professionista".
      
       
      8)Quanto
      costa essere in regola con l’ENPALS? 
      
       
      Per lo
      svolgimento delle pratiche presso gli Uffici SIAE non è richiesto alcun
      importo. È però necessario versare i contributi.
      
       
      9)Come
      avviene il versamento dei contributi 
      
       
      Gli
      Uffici SIAE non hanno compiti di riscossione dei contributi: il versamento
      va fatto presso gli istituti bancari o gli uffici postali, utilizzando il
      modello F24.
       ------------------------------------------------- 
	SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA 
	 
	A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici e privati che 
	esplicano attività nel campo dello spettacoloA tutte le società che 
	intrattengono rapporti economici con sportivi professionistiAlle Sedi 
	Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI 
	 
	Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI 
	 
	Circolare n. 21 del 4/6/2002 Protocollo n. 12 /CS e, p.c. 
	 
	Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg. Componenti il Comitato 
	di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori 
	di calcio e sportivi professionisti 
	Ai Sigg. componenti il 
	Collegio Sindacale LORO SEDI 
	 
	 
	 
	Oggetto: Il certificato di agibilità. 
	 
	Sommario Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la 
	normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità 
	al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la 
	prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una 
	convenzione sottoscritta dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si 
	è instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori 
	che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul 
	territorio, un migliore servizio all'utenza. E' stata inoltre analizzata la 
	complessa problematica inerente il "dilettantismo" nell'ottica di 
	salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo 
	svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli 
	operatori del settore dilettantistico/amatoriale.  
	 
	 
	Premessa. 
	 
	Nell'occasione del riesame della normativa che presiede all'obbligo del 
	possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di 
	lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l'importanza che 
	riveste per il lavoratore l'iscrizione all'Ente di previdenza e di 
	assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare 
	versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati 
	alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto. 
	 
	Si rammenta altresì che l'obbligo del versamento contributivo grava sul 
	datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri 
	inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del 
	certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica 
	richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte 
	dell'Ente di previdenza. 
	 
	L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai 
	lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso 
	regime previdenziale obbligatorio.  
	 
	In tale ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili ai fini della 
	costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al 
	lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi 
	eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti 
	contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento 
	pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.  
	 
	Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con 
	particolare attenzione le circostanze che consentono l'esonero dalla 
	richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei 
	contributi, nell'ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme 
	di concorrenza sleale. In questo campo l'ENPALS è fortemente impegnato a 
	contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A 
	questo scopo l'Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior 
	controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 
	giugno 2002.  
	 
	 
	1. Il quadro normativo 
	 
	Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 10 del Decreto 
	Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come 
	modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni 
	ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilità, 
	dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in 
	Legge 13 maggio 1988, n. 153. 
	 
	Come è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il settore 
	dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una 
	tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle 
	categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive 
	modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato 1). 
	 
	Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio del certificato 
	di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della regolarità 
	degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee 
	garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere attività 
	lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell'interno 
	del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di ognuno, nel 
	periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio 
	dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di contratto del lavoratore 
	stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di agibilità. 
	 
	La previsione di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e 
	successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in 
	collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo 
	provvedimento legislativo. 
	 
	In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa ha l'obbligo di 
	presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa 
	occupate, indicando: 
	a) la retribuzione giornaliera corrisposta;  
	b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e 
	per l'accertamento dei contributi.  
	 
	Grava sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente ogni 
	variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di 
	variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque 
	giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni 
	(articolo 9, comma 2).  
	 
	L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 
	13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 
	1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), 
	dispone, inoltre, che "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e 
	circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico 
	esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti 
	sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un 
	diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti 
	alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell'allegato 1) 
	dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità 
	previsto dall'articolo 10". 
	 
	Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei 
	funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non 
	può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente 
	dall'effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al 
	successivo punto 3. 
	 
	 
	2. La richiesta del certificato di agibilità 
	 
	Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere compilato in duplice 
	copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario che 
	dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi: 
	- i lavoratori occupati; 
	- il compenso previsto; 
	- i luoghi ove si svolgono le attività; 
	- le date di impegno. 
	 
	Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero già 
	iscritti all'ENPALS, dovrà essere richiesta l'iscrizione, dal datore di 
	lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG 
	con fotocopia di un documento che attesti l'identità della persona. 
	 
	(L'Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio 
	"Portale" telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti 
	assicurati debbano espletare nei confronti dell'Ente. Al più presto sarà 
	disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di 
	agibilità. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si 
	consulti il sito web: www.enpals.it.) 
	 
	 
	3. A chi può essere rilasciato il certificato di agibilità 
	 
	Il certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a formazioni 
	sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono 
	un'attività tecnico-artistica nell'ambito dello spettacolo. 
	 
	In genere si verificano due fattispecie: 
	 
	a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri 
	tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, 
	emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano 
	direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'articolo 
	3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
	tal caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità - unitamente 
	alla obbligazione contributiva - ricade sul soggetto che ha scritturato i 
	lavoratori; 
	 
	b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri 
	tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, 
	emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con 
	società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), 
	fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti 
	lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni 
	debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti 
	siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS. 
	 
	L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le 
	formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla 
	circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in 
	Italia. 
	 
	Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere 
	rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una 
	serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa 
	puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2. 
	 
	Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di 
	agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più 
	o meno ampia degli stessi. 
	 
	La durata del certificato di agibilità deve essere correlata ad un preciso 
	periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della 
	richiesta. 
	 
	Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di 
	successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali 
	all'uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal 
	verificarsi dell'evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e 
	successive modificazioni ed integrazioni). 
	 
	Si precisa inoltre che il certificato di agibilità può essere rilasciato a 
	persona delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante 
	dell'impresa o formazione sociale. 
	 
	Qualora l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista 
	per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale 
	dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il certificato di 
	agibilità in nome e per conto dell'impresa se è iscritto in uno degli albi 
	di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 
	(consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori 
	commercialisti, ragionieri e periti commerciali). 
	 
	Infine, si richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art. 1 della 
	Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di 
	intermediazione e di interposizione di manodopera. 
	 
	 
	4. Certificato di agibilità per particolari situazioni  
	 
	E', altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del 
	certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al 
	singolo evento. 
	 
	Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che 
	la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o 
	solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della 
	manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, 
	vengano interamente destinati alle predette finalità. 
	 
	Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti 
	punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto 
	alcun compenso per la prestazione svolta.  
	 
	Colui che provvede all'organizzazione dello spettacolo è tenuto ad 
	attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o 
	solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di 
	qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di 
	lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. 
	 
	Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche 
	nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di 
	non percepire alcun compenso come sopra specificato. 
	 
	Si ricorda che, a norma dell'art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così come 
	modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese 
	forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; 
	non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le 
	indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per 
	legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da 
	chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di 
	"trasferta". 
	 
	 
	5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali. 
	 
	Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi 
	è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni 
	da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici 
	comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali 
	amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, 
	cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di 
	divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini 
	educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono 
	in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di 
	rimborso spese forfetario.  
	 
	La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non 
	devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti 
	erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa (Si 
	precisa che i contributi erogati dall'Amministrazione centrale dello Stato 
	ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati 
	dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, 
	non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le 
	donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro 
	finalizzati all'allestimento di manifestazioni artistiche mediante 
	l'attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o 
	retribuzione come specificato al primo capoverso). 
	 
	Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano 
	interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli 
	oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano 
	coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del 
	1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno 
	essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte 
	al precedente punto 4.  
	 
	Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché 
	le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzano 
	manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni 
	storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, 
	neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per 
	l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante. 
	 
	Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano 
	spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito 
	solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori 
	coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l'Enpals. 
	 
	Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita 
	dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale 
	attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, 
	D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, 
	n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per 
	le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio 
	offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un 
	corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o 
	recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non 
	immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La 
	natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato 
	comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di "incasso 
	da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come prestazione 
	d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova 
	contraria, dal carattere della onerosità. 
	 
	Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio 
	espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 
	3304, secondo cui "Ogni attività oggettivamente configurabile come 
	prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma 
	può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel 
	benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale 
	fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o 
	inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una 
	finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere 
	rigorosamente provata da chi afferma la gratuità". 
	 
	Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere 
	con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali 
	riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri 
	decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non 
	più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura 
	dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati.  
	 
	Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure 
	stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche 
	alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l'attività di Gruppi 
	artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti 
	locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.  
	 
	 
	6. Altre situazioni particolari. 
	 
	L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di 
	agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con 
	riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e 
	giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a 
	manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni 
	con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose 
	riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
	accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge 
	n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 
	383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, 
	purchè non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo. 
	 
	Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali 
	pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli 
	adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei 
	contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, 
	qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo 
	stesso ai fini dell'organizzazione dell'evento. 
	 
	Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano 
	l'evento, una formazione sociale di artisti, su quest'ultima ricadrà 
	l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo 
	versamento dei contributi. 
	 
	Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai 
	privati che organizzano l'evento si ricorda che l'adempimento è a carico del 
	committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in 
	capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) 
	presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del 
	citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l'obbligo di accertarsi che 
	quest'ultimi siano in possesso del certificato di agibilità. 
	 
	 
	7. Chi rilascia il certificato di agibilità 
	 
	Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'Enpals.  
	 
	Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata 
	tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la 
	richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce 
	all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e 
	siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, attestante la presenza 
	nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del 
	certificato.  
	 
	Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e località di 
	svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota 
	all'Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni 
	dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. 
	 
	Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell'Enpals, viene 
	trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell'Enpals competente per 
	territorio.  
	Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 
	giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore Siae, il modello 
	032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di 
	certificato di agibilità. 
	 
	Peraltro, anche se l'ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si 
	esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti già prodotti nelle 
	more dell'assunzione di una decisione da parte dell'Ente.  
	 
	Gli Uffici periferici dell'Ente, ai fini di uniformare le modalità operative 
	rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario 
	incaricato. 
	 
	In relazione a quanto specificato nel presente punto, l'Ente provvederà 
	rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove 
	esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. 
	 
	Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per 
	adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale telematico per l'inoltro 
	di qualsiasi comunicazione all'Ente, ivi comprese le variazioni rispetto 
	alla richiesta iniziale di certificato di agibilità. 
	 
	 
	8. Regime sanzionatorio 
	 
	In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità i 
	soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, 
	obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla 
	sanzione amministrativa di € 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di 
	lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947). 
	 
	 
	9. Deposito cauzionale 
	 
	Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi 
	pendenti è necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al 
	carico contributivo stimato per il periodo di agibilità (retribuzione 
	giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i 
	giorni di lavoro moltiplicato per l'aliquota contributiva), nella misura 
	del: 
	- 75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e 
	avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l'animazione turistica;  
	- 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese 
	liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli 
	viaggianti; 
	- 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all'Ente 
	Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 
	posti; 
	- 100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la 
	realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori 
	italiani; 
	- 100% per le imprese dell'avanspettacolo, nel caso che il certificato di 
	agibilità sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni; 
	- 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi 
	con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali. 
	 
	L'importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato 
	dall'ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato 
	di agibilità (Sede dell'Enpals o sportello della Siae).  
	 
	Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la 
	causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 
	031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come segue: 
	 
	· dati identificativi dell'impresa e dell'attività: tutti i dati 
	· periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta l'agibilità 
	· sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocolllo ENPALS o SIAE 
	data: data richiesta 
	codice causale: 084 
	periodo di riferimento: nessun dato 
	Importo l'importo del deposito cauzionale 
	 
	Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi 
	ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. 
	 
	A fronte della richiesta del certificato di agibilità, il deposito 
	cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come 
	sopra specificato. 
	 
	Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a 
	paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il 
	certificato di agibilità potrà essere richiesto in nome e per conto del 
	complesso straniero anche dall'impresa, ente o istituzione italiana con la 
	quale è intercorso contratto di rappresentazione. 
	 
	Si precisa infine che l'Ente può accettare come deposito cauzionale una 
	fideiussione Bancaria. In tal caso, l'Impresa dovrà esibire valida 
	certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione è vincolata 
	ad un'apposita dichiarazione liberatoria dell'Ente. 
	 
	L'ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta valutando 
	la possibilità di ridurre il peso del deposito cauzionale e le modalità di 
	recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia 
	di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare. 
	 
	 
	10. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo 
	limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi 
	appositamente stipulati in materia previdenziale. 
	 
	Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato 
	per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del 
	deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione ordinaria 
	dovuta.  
	 
	Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la 
	causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 
	031/R. 
	 
	Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi 
	ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. 
	 
	 
	11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi con i quali 
	esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale. 
	 
	Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell'area UE o con i 
	quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il 
	certificato di agibilità dovrà essere rilasciato in regime di esenzione 
	contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, 
	IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985). 
	 
	Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia per le imprese facenti 
	parte dell'U.E. o di paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi e 
	convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese 
	provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, 
	può essere rilasciato all'impresa, ente o istituzione italiana che, in nome 
	e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di 
	rappresentazione assumendone diritti ed oneri. 
	 
	Tale contratto, può essere stipulato anche con l'impresa, ente, istituzione 
	italiana che riceve la prestazione artistica da quella straniera. 
	 
	 
	12. Lavoratori stranieri operanti in Italia. 
	 
	a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono accordi 
	appositamente stipulati in materia previdenziale. 
	 
	I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell'area UE o da Paesi con i 
	quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche 
	uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui 
	all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e 
	modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa 
	normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di 
	ingaggio da parte di un'impresa, ente, istituzione italiana, andrà richiesto 
	il certificato di agibilità e, vigendo il principio della territorialità 
	della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in Italia, salvo che 
	i lavoratori in questione siano in possesso dell'apposito modello 
	esonerativo (esempio modello E101 per l'area UE), rilasciato dal competente 
	ufficio straniero. 
	I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso 
	fossero interessati più Uffici periferici dell'Ente per attività da svolgere 
	in luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del 
	certificato di agibiltà, il primo di questi ultimi che rilascerà il 
	certificato in questione, provvederà ad apporre la dizione "conforme 
	all'originale" sulla copia che dovrà essere restituita al richiedente 
	l'agibilità per gli adempimenti successivi. 
	 
	b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono 
	accordi bilaterali in materia previdenziale. 
	 
	I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi 
	bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un'impresa, ente, 
	istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti 
	lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste 
	per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 
	708 del 1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14. 
	Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato di agibilità, 
	presentando i contratti di ingaggio e, successivamente, pagare la 
	contribuzione dovuta per le prestazioni rese.  
	 
	 
	13. Scambi culturali. 
	 
	Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale 
	tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza 
	esibendo valida documentazione al momento della richiesta del certificato di 
	agibilità. 
	 
	A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal 
	Ministero degli Esteri con l'indicazione che l'attività artistica in Italia 
	avviene nell'ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo 
	d'intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente, può essere 
	rilasciata dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà 
	considerata valida anche idonea dichiarazione dell'Ambasciata o dal 
	Consolato Italiano del Paese di provenienza dell'impresa interessata. Nella 
	predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo 
	d'intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati 
	interessati. 
	 
	Dovrà essere allegato anche l'invito formulato dall'Ente italiano al gruppo 
	straniero contenente l'indicazione delle date e l'attestazione della 
	gratuità delle prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali. 
	 
	Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra 
	quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi 
	o gruppi destinati agli scambi culturali tra l'Italia ed il paese straniero, 
	possono rientrare nell'ambito degli scambi stessi, peraltro i gruppi o 
	complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza in 
	questione. 
	 
	La documentazione di cui sopra dovrà essere rilsciata dalle medesime fonti 
	indicate in precedenza (rapprestanza diplomatica italiana nel paese di 
	provenienza, Ministero degli Esteri). 
	 
	Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali, ricevono un 
	compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad effettuare, 
	questo dà luogo all'imposizione contributiva, ai sensi dell'articolo 12 
	della Legge n. 153 del 1969, così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 
	1997. 
	 
	Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio 
	sostenute dall'impresa straniera dalla frontiera alla località sede della 
	manifestazione, così come esentate saranno anche le spese di viaggio 
	sostenute per lo spostamento da una località all'altra in caso di tour della 
	stessa impresa. 
	 
	Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno 
	sia pagate direttamente dall'impresa straniera, sia quelle rimborsate 
	dall'impresa italiana a fronte di documentazione probante e sia con 
	pagamento diretto da parte dell'impresa italiana, né le spese effettivamente 
	sostenute e rimborsate a piè di lista. 
	 
	Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel 
	contratto di scrittura artistica.  
	 
	 
	IL DIRETTORE GENERALE 
	(Massimo Antichi) 
	 
	- - - -  
	 
	 
	Allegato 1 - Elenco delle categorie di lavoratori per le quali deve essere 
	richiesto il certificato di agibilità. 
	 
	 
	Gruppo canto 
	 
	011 artisti lirici 
	012 cantanti 
	013 coristi e vocalisti 
	014 Maestri del coro, assistenti, aiuti ( suggeritori del coro ) 
	 
	Gruppo attori 
	 
	021 attori di prosa e allievi attori (Mimi) 
	022 attori cinematografici (*) e di audiovisivi (*) 
	023 artisti doppiatori (*) 
	024 attori di operetta 
	025 artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, 
	soubrettes) 
	026 artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti) 
	027 artisti di fotoromanzi (*) 
	028 suggeritori teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi (*) 
	029 generici (*) e figuranti speciali (*) 
	 
	Gruppo conduttori 
	 
	031 presentatori 
	032 disc-jokey 
	033 animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica 
	(alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi 
	turistici, campeggi, agriturismi, ecc.) 
	 
	Gruppo registi - sceneggiatori 
	 
	041 registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*) 
	042 aiuto-registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*) 
	043 sceneggiatori teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*) 
	045 direttori della fotografia (*) 
	 
	Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio 
	 
	061 direttori di scena (*) 
	062 direttori di doppiaggio (*) 
	063 assistenti di scena e di doppiaggio (*) 
	 
	Gruppo Direttori e Maestri di orchestra  
	 
	071 direttori d'orchestra 
	072 sostituti direttori d'orchestra 
	073 maestri suggeritori 
	 
	Gruppo concertisti, orchestrali  
	 
	081 concertisti e solisti 
	082 professori d'orchestra 
	083 orchestrali anche di musica leggera 
	 
	Gruppo ballo figurazione e moda 
	 
	091 coreografi (*) e assistenti coreografi (*) 
	092 ballerini e tersicorei 
	093 indossatori 
	094 figuranti lirici 
	095 figuranti di sala 
	 
	Gruppo tecnici 
	 
	112 tecnici del montaggio e del suono del teatro  
	113 tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi (*) 
	 
	Gruppo operatori e maestranze 
	 
	121 operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*) 
	122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*) 
	127 attrezzisti (*) 
	 
	Gruppo scenografi 
	 
	133 scenografi (*) 
	 
	Gruppo bandisti 
	 
	074 maestri di banda 
	084 bandisti 
	 
	Gruppo amministratori 
	 
	101 amministratori di formazioni artistiche 
	 
	Gruppo arredatori e costumisti 
	 
	131 Architetti (*), arredatori (*) 
	132 Costumisti (*), figurinisti (*), modiste (*) 
	 
	Gruppo truccatori e parrucchieri 
	 
	141 truccatori (*) 
	142 parrucchieri (*) 
	 
	Gruppo tecnici 
	 
	116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro  
	117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi (*) 
	119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda 
	 
	Gruppo operatori e maestranze 
	 
	124 maestranze teatrali 
	125 maestranze delle imprese di audiovisivi (*) 
	 
	 
	(*) non rientrano nel certificato di agibilità per attività finalizzate o 
	inserite in produzioni cinematografiche (Art. 1, Legge n. 153/1988) 
	L'esenzione riguarda anche le imprese della produzione cinetelevisiva; fanno 
	eccezione le imprese (per le quali rimane valida la prassi finora seguita) 
	che operano in regime di appalto RAI, in virtù di apposito accordo 
	sottoscritto tra RAI ed ENPALS, finalizzato ad una maggiore tutela dei 
	lavoratori. 
	L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità permane per le 
	emittenti radiotelevisive allorché contrattualizzino direttamente lavoratori 
	per lo svolgimento di spettacoli di arte varia all'interno dei locali delle 
	emittenti stesse. 
	 
	N.B.: il codice indicato a fianco delle attività è quello da riportare nei 
	modelli 031/CM e nei modelli 032/U. 
	   ................................................... 
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      queste disposizioni i trasgressori possono essere sospesi,
      espulsi o radiati 
       ................................................... 
      
      
      
       
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