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S.I.A.E.

DEPOSITO OPERE (NON ISCRITTI S.i.a.e)

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Per usufruire del servizio è previsto il pagamento degli importi indicati più avanti.

Se, alla scadenza dei cinque anni, il depositante non ritira l’opera o non rinnova il deposito, la SIAE si riterrà autorizzata alla distruzione dell’opera stessa.

La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito.

Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della Società, che non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.

Possono essere depositati: romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno. E’ accettato ogni genere di supporto: carta, floppy disk, cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, videocassetta, nastro magnetico, ecc.

 

Deposito opere inedite

Quando si considera inedita l’opera? Se l’opera è già circolata ma non è stata commercializzata, si può fruire del servizio deposito opere inedite?

L’opera viene considerata inedita finché non esce dalla sfera di controllo dell’autore.

Devono senz’altro considerarsi pubblicati:

·        un’opera letteraria pubblicata a stampa;

·        un sito web già immesso in rete;

·        uno studio presentato in pubblico in occasione di un congresso;

·        un dipinto pubblicato su biglietti augurali;

·        lo schema di una manifestazione già realizzata;

·        qualsiasi opera abbia partecipato a concorsi, selezioni, letture pubbliche, ecc.

mentre può essere efficace il deposito cautelativo di

·        tesi di laurea non ancora discusse (anche se note al relatore);

·        poesie lette nell’ambito della stretta cerchia familiare;

·        musiche composte nell’ambito ristretto di un corso di strumento;

·        soluzioni grafiche o opere delle arti visive che abbiano richiesto l’intervento di un collaboratore diverso dall’ideatore.

Si può depositare come inedita l’opera di un autore deceduto che non era associato alla SIAE?

Sì, è possibile, purché si produca idonea documentazione. In questi casi si consiglia di telefonare preventivamente alla Sezione OLAF- Ufficio Deposito Opere Inedite

Di quali forme di deposito può avvalersi l’autore di un software?

Se il software è inedito, può essere oggetto di un deposito cautelativo presso la Sezione OLAF (attraverso il deposito di opere inedite), onde precostituirne la prova dell’esistenza con data certa; se invece il software è già stato pubblicato (cioè utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In entrambi i casi non è necessario essere associati alla SIAE.

Si può depositare come opera inedita il solo titolo?

No. Il titolo è considerato parte integrante dell’opera, dalla quale però non può prescindere.

Si può depositare uno pseudonimo?

No, il riconoscimento dello pseudonimo può essere chiesto alla SIAE, ma solo nell’ambito di un rapporto associativo con la Società.

Qual è il numero massimo di pagine, di floppy disk, di foto depositabili alla stessa data come opere inedite?

Non è previsto alcun limite quantitativo. E’ invece indispensabile che le opere depositate contestualmente siano omogenee tra loro: stesso o stessi autori, stesso genere (ad esempio, una raccolta di poesie, oppure un soggetto e una sceneggiatura con lo stesso titolo).

Si può depositare un’opera musicale inedita a nome del gruppo che la esegue?

No, è essenziale la corretta indicazione degli autori, e cioè delle persone fisiche che hanno dato il proprio contributo creativo alla realizzazione di quell’opera. Gli artisti interpreti non rilevano ai fini del deposito. I brani musicali possono essere registrati o incisi e può esserne depositato lo spartito.

Si può depositare un’opera inedita il cui autore sia minorenne?

Se l’autore ha già compiuto 16 anni, può farlo personalmente; se è più giovane, alla sua firma si accompagna quella della persona che esercita su di lui la potestà dei genitori (padre, madre, tutore).

Il deposito di opera inedita è quinquennale. In questo periodo, si possono apportare integrazioni e modifiche all’opera in possesso della SIAE?

Le opere consegnate alla SIAE come inedite vengono chiuse in un plico sigillato sul quale viene indicata la data di decorrenza del deposito. Il plico può essere aperto solo su decisione di un giudice (quando c’è una controversia sulla titolarità dei diritti sull’opera) oppure su richiesta del depositante (o dei suoi rappresentanti, se questi decide di rinunciare al deposito per riprendere possesso dell’opera. Si deve però tener presente che, una volta aperto il plico sigillato, si perde il valore probatorio del deposito SIAE. Pertanto, se durante i cinque anni sono apportate modifiche o integrazioni tali da trasformare l’opera originale, l’autore valuterà l’opportunità di procedere ad un nuovo deposito avente ad oggetto la versione più recente dell’opera.

L’opera depositata come inedita viene custodita per cinque anni in un plico sigillato. Chi la sigilla?

L’opera che viene inviata per posta sarà esaminata dall’ufficio come quella presentata direttamente allo sportello della Sezione OLAF. A sigillarla provvede l’ufficio a conclusione della breve istruttoria.

Da quando decorrono i cinque anni del deposito di opera inedita?

Dal giorno in cui l’opera è pervenuta alla Direzione Generale di Roma della SIAE (Sezione OLAF), o perché presentata direttamente o perché inviata per posta.

Alla scadenza del deposito, il depositante deve attendere una comunicazione da parte della SIAE ai fini del rinnovo?

No, al momento della costituzione del deposito il depositante entra in possesso di un attestato dal quale risultano le date di decorrenza e di scadenza dello stesso. Il rinnovo deve essere chiesto entro 30 giorni dalla scadenza, con le medesime modalità del deposito, salvo l’invio dell’opera (che è già in possesso della SIAE).

Dopo la scadenza del deposito, l’opera, se non ne è richiesta la restituzione, viene distrutta.

Si può costituire un deposito di opera inedita presso un ufficio periferico della SIAE?

No, il deposito è valido e decorre solo dal momento della regolare consegna dell’opera presso il competente ufficio della Direzione Generale della SIAE - Sezione OLAF - a Roma.